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Sicurezza Cantieri

Lo studio si occupa di sicurezza cantieri essendo la sottoscritta abilitata a svolgere il ruolo di coordinatore per la sicurezza dei lavori (in fase di progettazione e di esecuzione). Per una valutazione e preventivi gratuiti contattatemi ai recapiti indicati.

Gestione sicurezza cantieriLa normativa in materia di sicurezza cantieri (ex D. Lgs 494/1996, DPR 164/1956, DPR 547/1955 ecc.) è stata recepita all'interno del D. Lgs 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro), modificato ed integrato dal D. Lgs 106/2009. Il nuovo impianto normativo ha lo scopo di realizzare un sistema di sicurezza cantieri concepito come tale fin dal momento della progettazione e destinato a coinvolgere tutti i soggetti interessati alla realizzazione dell'opera.
Soggetti incaricati della sicurezza cantieriSicurezza Cantieri - vista di un cantiere edileFigura centrale del sistema sicurezza cantieri è il committente, a cui spetta il ruolo di garantire le migliori condizioni di sicurezza possibili nell'area di cantiere - per quanto di sua competenza. Nell'esigenza di agevolare l'assolvimento di tali obblighi, viene affiancata al committente la figura del responsabile dei lavori. Nei casi previsti dalla normativa, il committente o il responsabile dei lavori da esso delegato, ha l'obbligo di designare il coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase di progettazione e il coordinatore in fase di esecuzione, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione. In caso di lavori privati di importo inferiore ad Euro 100.000, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Il committente o il responsabile dei lavori seleziona le imprese affidatarie, le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, verifica l'idoneità tecnico professionale di ciascuno e accerta che l'impresa affidataria trasferisca gli oneri della sicurezza cantieri alle imprese in subappalto.
Sicurezza cantieri: responsabilità congiunte del committente e del coordinatore per la progettazioneIl D. Lgs 106 del 2009 introduce agli artt. 90 e 91 un singolare intreccio di responsabilità tra committente o responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione, ovvero obbliga il committente ad attenersi ai principi e alle misure generali di tutela al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente nonché all'atto della previsione della durata di questi lavori. L'applicazione di queste disposizioni, finalizzate a garantire la sicurezza cantieri, deve essere coordinata dal coordinatore per la progettazione.
Sicurezza cantieri: ruolo e obblighi dell'impresa affidatariaNel nuovo impianto normativo viene confermato ed ampliato il ruolo centrale delle imprese affidatarie nella gestione della sicurezza cantieri. All'impresa affidataria spetta, tra le altre cose, di verificare la sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC, nonché il coordinamento delle imprese esecutrici sulle misure di tutela e sicurezza cantieri. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. L'impresa affidataria deve altresì possedere dirigenti e/o preposti adeguatamente formati a gestire il cantiere e deve comunicare i nominativi al committente.
Sicurezza cantieri: avvertenze per i committenti

Oltre alle responsabilità penali e civili che la normativa sulla sicurezza cantieri attribuisce al committente, è importante conoscere le possibili conseguenze in caso di inadempienze. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo dell'opera o della notifica preliminare, quando previsti, oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. In assenza di certificazione di conformità delle opere eseguite sulla copertura relative alle misure preventive e protettive per il transito e i lavori in sicurezza, non viene rilasciata l'abitabilità o agibilità dell'immobile.

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