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Recupero sottotetti in Toscana

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La Toscana apre al recupero sottotetti a fini abitativiRecupero sottotetti - vista di un cantiere edileNel complesso panorama in continua evoluzione del Piano Casa, la Regione Toscana ha di recente approvato la LR n. 5 del 08/02/2010, legge per il recupero sottotetti ad uso abitativo, finalizzata a recuperare il patrimonio edilizio già esistente, senza consumo di suolo e senza modifiche paesaggistiche o architettoniche, con vantaggi per il cittadino proprietario, che ha un incremento di valore del suo immobile.
Per il recupero sottotetti in Toscana vietate le sopraelevazioni e il frazionamento dei volumiPer il recupero sottotetti non si deve ricorrere a sopraelevazioni per raggiungere l'altezza minima consentita per il recupero, in quanto la norma non consente di modificare le altezze di gronda e di colmo, ne le linee di pendenza delle falde. La norma non consente inoltre aumento delle unità immobiliari. Ne consegue che gli interventi di recupero sottotetti sono consentiti esclusivamente in ampliamento alle unità abitative esistenti. I volumi e le superfici recuperate a fini abitativi non potranno neanche essere oggetto di frazionamento in un momento successivo.
Interventi sostenibili per il recupero sottotettiGli interventi devono favorire il contenimento dei consumi energetici negli edifici. Deve essere garantito l'isolamento termico e l'applicazione delle norme nazionali e regionali ai fini del contenimento dei consumi energetici mediante l'utilizzo di adeguati impianti tecnologici e di fonti rinnovabili per il fabbisogno di acqua calda (il 50% del consumo).
Condizioni necessarie per il recupero sottotettiLa norma si applica agli appartamenti posti all'ultimo piano e dotati di sottotetti esistenti (o in via di realizzazione) aventi le seguenti caratteristiche:
  • altezza media dei locali 2.30 mt per gli spazi ad uso abitazione, riducibile a 2.10 mt per i locali accessori o di servizio.
  • nei comuni montani l'altezza media è ridotta a 2.10 mt per gli spazi ad uso abitazione e 2.00 mt per gli spazi accessori o di servizio (bagni, corridoi, ripostigli, angolo cottura, ecc.).
  • l'altezza della parete più bassa (ferme restando le predette altezze medie) non può essere inferiore a 1.50 mt per gli spazi ad uso abitazione e a 1,30 mt per gli spazi accessori (riducibile rispettivamente a 1,30 e 1,10 mt per gli edifici siti nei territori montani). Gli eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure, devono essere chiusi con pareti murarie o arredi fissi e potranno essere sfruttati come ripostiglio o guardaroba, a meno che tali spazi risultino in corrispondenza delle fonti di luce diretta.
Altezze e rapporti aeroilluminanti nel nuovo sottotetto abitabileRecupero sottotetti - vista di un cantiere edileNaturalmente è necessario che il sottotetto presenti i necessari parametri di igiene e salubrità di un edificio abitabile. Pertanto è consentita l'apertura di finestre, abbaini, lucernari che assicurino gli adeguati rapporti aeroilluminanti (1/16 della superficie pavimentata).
In Toscana recupero sottotetti con DIAEGli interventi di recupero sottotetti a fini abitativi, sono classificati come interventi di ristrutturazione edilizia. Le opere previste per il recupero abitativo di un sottotetto richiedono la presentazione di una denuncia di inizio dell'attività edilizia e il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione.
Osservazioni sulla norma per il recupero sottotettiSebbene la norma toscana per il recupero sottotetti preveda il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e non permetta la realizzazione di nuove unità immobiliari, è comunque interessante per la possibilità di recuperare superficie ai fini abitativi (con un incremento del valore dell'immobile) e per l'opportunità di ristrutturare la propria abitazione ampliandola e adeguandola alle normative in materia di risparmio energetico. A tal fine ricordo a tutti voi che sono confermate fino al 31 Dicembre 2010 le agevolazioni per il "risparmio energetico" e le "fonti rinnovabili" introdotte dalla Finanziaria 2007, ovvero le detrazioni fiscali del 55%. Ne consegue che gran parte del vostro intervento di recupero sottotetti, potrebbe usufruire di tali benefici fiscali e si potrebbe quindi ripagare (considerando anche la riduzione dei consumi dell'alloggio) in qualche anno.
Recupero sottotetti: la parola ai ComuniIl recupero sottotetti è ammesso solo se espressamente previsto dallo strumento urbanistico comunale, al fine di consentire agli enti locali di applicare la legge regionale o limitarne la portata a determinati ambiti territoriali per esigenze di tutela architettonica e ambientale.
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In attesa che i Comuni recepiscano la nuova norma, se sei proprietario di un'abitazione in Toscana dotata di sottotetto, puoi contattarmi per uno studio di fattibilità e per una valutazione sommaria dei costi di intervento, verificando la possibilità di accedere alle detrazioni 55%.

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